Carta Etica

Sono destinatari di questa Carta Etica ai cui principi devono attenersi, tutti i Soci della Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dei Comitati e delle Commissioni e tutti coloro che si trovino ad operare in maniera permanente o temporanea per la Società.
Il codice rappresenta l’insieme delle regole di comportamento che ogni Socio si impegna a seguire nei rapporti con gli altri membri della Associazione, con i partner e i fornitori, con le Istituzioni Pubbliche e gli organi di informazione.

OBIETTIVI

L’Associazione Medici Endocrinologi ha sentito necessario dotarsi di una sua carta comportamentale, fermo restando il Codice Deontologico Medico, al quale tutti i componenti dell’Associazione devono attenersi nell’esercizio della professione, nella consapevolezza che l’etica comportamentale dei singoli costituisce valore e condizione di successo per la Associazione e ne condiziona la reputazione e l’affidabilità. L’integrità morale, l’onestà, la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità devono rappresentare criteri base che guidano i comportamenti dei soci fra loro e nei rapporti con il mondo esterno. Nella carta abbiamo voluto inserire il testo del giuramento del Codice Deontologico (allegato 1) e come allegati 2 e 3 gli indirizzi applicativi nel conflitto di interesse e delle tecnologie informatiche.

PRINCIPI GENERALI

I rapporti e i comportamenti dei soci, indipendentemente dalle cariche che ricoprono nel contesto societario, devono essere improntati ai principi sopra enunciati. La lealtà, la riservatezza, l’imparzialità, la diligenza e il rispetto reciproco devono guidare i rapporti fra i soci.
I soci devono evitare qualsiasi comportamento, anche occasionale, che possa configurarsi in conflitto con gli interessi dell’Associazione e interferire nelle sue capacità decisionali, qualunque sia il suo ruolo nel contesto societario. In particolare, i soci non devono anteporre il loro personale interesse o quello della struttura/e dove svolgono la loro attività, all’interesse della Associazione, qualunque sia il ruolo che occupano nel contesto associativo.

ETICA NELLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Legalità. Tutti i soci devono improntare il loro comportamento nel contesto della Società e nella loro attività professionale al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, del codice Deontologico Medico, della Carta Etica e dello Statuto dell’AME.

Integrità. Nei rapporti con terzi l’Associazione e i singoli soci si impegnano ad agire in modo corretto e trasparente. L’Associazione nell’attuazione degli scopi statutari sarà sempre impegnata a stabilire relazioni corrette con terzi (dipendenti, fornitori, ditte sponsorizzatrici ed Istituzioni).

Lealtà. I rapporti fra i soci e con l’esterno devono essere improntati alla massima lealtà, che implica:

  • fedeltà alla parola data, alle promesse e ai patti e nell’agire con responsabilità;
  • valorizzazione e salvaguardia del patrimonio societario, sia esso economico o scientifico;
  • buona fede in ogni attività e/o decisione.

Trasparenza. Tutte le attività e le azioni societarie intraprese dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o dagli altri organismi societari, nonché quelle dei propri soci nei rapporti fra di loro o con terzi devono essere improntate alla massima correttezza, uniformità e tempestività dell’informazione, secondo le linee dettate dalla legge e mettendole a disposizione della collettività.

Rispetto della dignità delle persone. L’Associazione rispetta i diritti delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo a tutti uguali opportunità. Nelle relazioni sia interne che esterne all’Associazione non devono essere ammessi comportamenti che siano discriminatori sulla base di opinioni politiche, sindacali, di religione, etnia, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica dell’intimo della persona, in accordo con la “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo”.

APPLICAZIONE DELLE LINEE ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti pubblici e privati, altre associazioni, organismi politici e sindacali nonchè industrie farmaceutiche e altri organismi commerciali devono essere ispirati a principi di lealtà intellettuale, rigore scientifico, sia da parte degli organismi della Associazione che dai singoli soci. Trasparenza e imparzialità devono guidare particolarmente i rapporti con l’industria farmaceutica. Il supporto che l’industria vorrà accordare all’Associazione sarà sempre finalizzato a sostenere l’attività scientifica e formativa dell’Associazione e mai a condizionarne le scelte. Il socio/i soci, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’Associazione, che curerà/cureranno questi rapporti eviterà di generare vantaggi personali o conflitti di interesse (vedi Allegato 2).

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE

I rapporti ufficiali dell’Associazione con gli organi di informazione sono riservati alle funzioni preposte, in caso diverso devono essere preventivamente delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente in caso di urgenza non differibile e devono essere guidati da correttezza scientifica, chiarezza e coerenza con le linee guida proposte dall’Associazione.
La partecipazione per conto dell’Associazione ad eventi, comitati, commissioni ed altre manifestazioni deve sempre essere ispirata alla coerenza e al rigore scientifico e riportata al Consiglio Direttivo nell’ottica di una totale trasparenza (vedi Allegato 2 e 3).

USO DEL NOME E TUTELA DELLA REPUTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Tutti i soci sono tenuti a tutelare e il buon nome e la reputazione dell’Associazione.
Salvo espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo o di chi da questo ultimo delegato, a nessun Socio è consentito di:

  • utilizzare il logo e il nome della Società;
  • utilizzare la reputazione dell’Associazione per fini personali anche se non retribuiti;
  • esprimere punti di vista strettamente personali, spendendo il nome e la reputazione dell’Associazione.

AUTORITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

È compito del Consiglio Direttivo far rispettare il presente Codice Etico a tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo, in caso di violazione al Codice Etico e dopo aver sentito l’interessato, ne dispone il deferimento ai Probiviri. il socio deve essere informato del deferimento e può presentare contro-deduzioni alla decisione dei Probiviri.
Il Comitato dei Probiviri propone le sanzioni che devono essere erogate dal Consiglio Direttivo.

 

Allegato 1
GIURAMENTO DAL CODICE DEONTOLOGICO

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

  • di esercitare la medicina in generale e l’endocrinologia in particolare in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;
  • di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale;
  • di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute;
  • di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte;
  • di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato;
  • di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa;
  • di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà, nonché a quelli civili di rispetto dell’autonomia della persona;
  • di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita;
  • di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole deontologiche e di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
  • di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;
  • di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi  a disposizione dell'Autorità competente, in caso di pubblica calamità;
  • di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio;
  • di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione.

Allegato 2
CONFLITTO DI INTERESSI
INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30 del Codice Deontologico

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

  1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.
  2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, i medici possono ricevere compensi, retribuzioni e altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
  3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine Professionale.
  4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.
  5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.
  6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.
  7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.
  8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.
  9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato Etico per la convalida.
  10. I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.
  11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.
  12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.
  13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.
  14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.
  15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.
  16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.
  17. È fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i mini meeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.
  18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.
  19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.
  20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.
  21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.
  22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.
  23. Il medico non deve sollecitare la pressione delle associazioni dei malati per ottenere l’erogazione di farmaci di non provata efficacia.
  24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.
  25. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.

 

Allegato 3
TECNOLOGIE INFORMATICHE
INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78 del Codice Deontologico

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

  1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.
  2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.
  3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.
  4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.
  5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.
  6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.
  7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.
  8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva, in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.
  9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.
  10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi, anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.
  11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.
  12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.
  13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.
  14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.