Piano terapeutico

Per i farmaci utilizzati per patologie particolarmente impegnative, che richiedano un percorso diagnostico-terapeutico altamente specialistico, il Ministero della Salute ha previsto la possibilità di prescrizione anche nel territorio da parte del Medico di Cure Primarie sulla base di una diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri Universitari o Ospedalieri specializzati individuati dalle Regioni.
È una prescrizione farmaceutica intestata ad un singolo paziente e deve contenere:

  • le iniziali, il codice fiscale ed eventualmente l’indirizzo del paziente,
  • il nome del medico di famiglia,
  • la diagnosi della malattia
  • il farmaco prescritto, il dosaggio, le modalità ed i tempi di assunzione,
  • la durata prevista per la terapia.

Per la prescrizione a carico del SSN di questi farmaci il medico specialista autorizzato deve compilare la specifica scheda in triplice copia:

  • una copia deve essere inviata mensilmente al Servizio Farmaceutico dell’ASL per il tramite delle Farmacie Interne o delle Direzioni Sanitarie delle strutture cui appartengono gli specialisti che compilano la scheda;
  • una copia deve essere inviata al medico curante che ha in carico l’assistito;
  • una copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda, conservata nella cartella clinica o scheda sanitaria del paziente.

Il Piano Terapeutico ha una duplice valenza:

  • indirizzo e autorizzazione alla prescrizione per il Medico di Cure Primarie;
  • strumento di controllo di farmaci “critici” da parte delle Aziende Sanitarie.

Per questo motivo il Piano Terapeutico deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti (compresi timbro e firma del medico prescrittore, che deve essere chiaramente identificabile) e deve rispettare le indicazioni delle note AIFA e le indicazioni registrate per ciascun farmaco.

Il piano terapeutico ha una validità limitata (validità massima 12 mesi, salvo diversa indicazione dell’AIFA, es. Clopidrogrel) e quindi indicazioni di validità superiori a questo termine (del tipo: validità indefinita, terapia continuativa, ad vitam o sine die) sono da considerarsi non valide. Questa limitazione temporale ha il significato di vincolare l’erogazione del farmaco a un controllo ricorrente del paziente. Il Piano terapeutico va quindi rinnovato:

  • al cambio della terapia;
  • alla scadenza del precedente Piano Terapeutico.

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