Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (12G0212) (GU n.263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201).
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2012
All'articolo 3: il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo».
Questo articolo comporta importanti novità, perché scrive per la prima volta di "depenalizzazione" in caso di colpa lieve da parte del medico che si è attenuto alle linea guida.
A questo, come AME, aggiungiamo che:
ulteriori approfondimenti potranno e dovranno essere affrontati in ordine al richiamo dell'articolo 2043, che prevede la responsabilità in sede civile per fatto illecito, comunque, extra-contrattuale;
sentiremo prossimamente per ulteriori pareri sia un avvocato che un magistrato;
faremo una sessione dedicata al tema nel prossimo Congresso Nazionale che si svolgerà a Bari
Roberto Castello (Presidente AME)
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